Associazione LunaNuova

Informazioni sull’associazione di promozione sociale LunaNuova

(non più operativa)

 

LunaNuova è un’associazione a carattere nazionale, laica e senza scopo di lucro che opera nel campo dell’educazione e della formazione. È costituita da insegnanti, educatori, esperti di teatro, psicologi e altre figure professionali che si intendono ri-pensare educazione e formazione in relazione alla complessità del reale, al fine di sperimentare strade, strumenti, tempi e spazi alternativi riconoscendo come punti di riferimento imprescindibili l’integrazione, l’intercultura, l’interdisciplinarietà, utilizzando metodologie sia formali che informali.

Condividendo idee, sogni, cammini diversi l’associazione vuole offrire al mondo della scuola e dell’educazione in generale un punto di riferimento territoriale per progettare percorsi di ricerca riguardanti, in particolare, le tematiche legate alla storia contemporanea, all’attualità e alla promozione dei diritti umani.

Principi ispiratori

LunaNuova si riconosce e si ispira nelle proprie attività alle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo. In particolare, muovendosi in ambito educativo, l’associazione fa suo l’articolo 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia:

“Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

  1. favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
  2. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
  3. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
  4. preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
  5. sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.”

 

Attività

Per le attività svolte dall’Associazione LunaNuova si clicchi qui.

 

Lo Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:  «LunaNuova» con  sede in via Ferrara 6/2, nel Comune di Arzignano.

ART. 2 (Finalità e obiettivi)

  1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  • costruire un contesto di pace fondato sul riconoscimento e l’accettazione di tutte le diversità, sul rispetto, sulla fratellanza, sulla cooperazione e sul rifiuto assoluto ed incondizionato della guerra;
  • facilitare l’espressione in tutte le sue forme, attraverso la costruzione di un linguaggio di relazione che, basandosi sull’ascolto attivo, riconosca i bisogni emotivi di tutti gli esseri umani;
  • educare all’interiorizzazione dei valori dell’autonomia, dell’auto-organizzazione, della responsabilità personale e della solidarietà umana e sociale, attraverso una più diretta ed attiva partecipazione alla vita familiare, scolastica, lavorativa, sociale e civile;
  • interpretare la realtà come un’opportunità educativa, utilizzando strategie, strumenti, modi e tempi funzionali alla creazione di un ponte tra formale e informale.

A partire da dette finalità, l’associazione si propone i seguenti obiettivi:

  • tutelare e promuovere i diritti umani
  • formare insegnanti, educatori, studenti e persone interessate
  • pensare ed attuare azioni educative nell’ambiente della scuola, dei servizi sociali, del tempo libero e del territorio
  • offrire consulenza su aspetti teorici e didattici dell’educazione
  • fare ricerche specialistiche su tutte le tematiche richieste
  • progettare percorsi didattici
  • fornire materiale didattico
  • pubblicare libri
  • organizzare eventi culturali, corsi, convegni, seminari, lezioni-conferenze, lezioni-spettacolo, cineforum, rappresentazioni teatrali
  • promuovere e diffondere la cultura, la musica, il cinema, il teatro e l’arte senza nessun confine di carattere e di gusto
  • creare un coordinamento tra scuole per l’orientamento e per la realizzazione di progetti a livello regionale, interregionale e internazionale
  • incentivare l’accrescimento culturale ed umano attraverso l’impegno civile e l’educazione permanente
  • organizzare e gestire iniziative rivolte alla valorizzazione e all’aiuto di realtà sociali emarginate o sfruttate allo scopo di promuovere la cultura dell’accoglienza con particolare attenzione alle persone di diversa provenienza, cultura, abilità, scelta di vita
  • costruire un luogo democratico di dibattito culturale su tematiche relative alla storia ed alla società contemporanea e alle politiche sociali attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze
  • promuovere campagne di sensibilizzazione
  • divulgare l’attività e la cultura associativa
  • collaborare, progettare e organizzare eventi con associazioni, enti, istituzioni sia pubbliche sia private, gruppi, comitati di analoga sensibilità presenti sul territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale.

 ART. 3 (Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 3 categorie di soci:
  • ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
  • sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
  • benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente.
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su tutto ciò che le è demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 ART. 9 (Validità dell’Assemblea)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12 (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:­
  2. a)contributi e quote associative;
  3. b)donazioni e lasciti;
  4. c)ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
  5. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 14 (Bilancio)

  1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
  3. Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17 (Consorzi/coordinamenti)

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Pro Loco della zona e/o con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

 

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